- LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL PRODUTTORE IN ITALIA
Particolare attenzione occorre porre, da parte delle Aziende Produttrici, alla direttiva comunitaria 374 del 1985, che radicalmente rinnova la disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi. In questa sede vogliamo portare alla Vostra evidenza i principali concetti di tale direttiva DEFINIZIONE DI PRODUTTORE per produttore s'intende: - il fabbricante del prodotto finito, - qualunque altro soggetto che apponga il proprio nome, marchio e altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione. Per prodotto s'intende ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. E' quindi chiaro che la responsabilità incombe anche su di chi non "produca" nell'accezione propria del termine, bensì ad esempio importi un prodotto e poi solamente ponga il suo marchio. ONERE DELLA PROVA Per ottenere della prova si intende specificare quale delle parti interessata ad un danno da responsabilità civile prodotti abbia l'incombenza di dimostrare l'imputabilità del danno. Tre sono i casi possibili: 1) Danno alle cose: se il prodotto difettoso ha danneggiato una cosa, bisogna fare un'ulteriore distinzione: 1 a) se la cosa danneggiata appartiene ad un altro imprenditore o rivenditore, si tratta di responsabilità contrattuale per vizi della cosa venduta (art. 1494 comma 2° c.c.): spetta al danneggiato provare il rapporto di causalità tra difetto del prodotto e danno subito. 1 b) se la cosa danneggiata appartiene all'utilizzatore finale, si tratta invece di responsabilità del fatto illecito (art.2043 c.c.), con una variante ispirata ad esigenze di protezione del consumatore: non spetta a questo di provare il rapporto di causalità fra difetto del prodotto e danno subito, perché si presume la colpa del produttore, il quale dovrà risarcire il danno a meno che non provi che il danno non poteva essere causato del suo prodotto. 2) Danno alle persone: nel caso in cui il prodotto difettoso cagioni un danno ad una persona, indipendentemente dal fatto che questa sia rivenditore o utilizzatore finale, il produttore risponde per responsabilità oggettiva, e quindi vale quanto detto al punto 1 b). E' opportuno pertante porre particolare attenzione a tali rischi, ed alle coperture assicurative finalizzate a trasferire alle Compagnie Assicuratrici i rischi stessi, nelle quali massimali, estensioni di garanzia e descrizioni nell'ambito assicurativo coperto, dovranno essere curate al meglio e nel dettaglio con i Vostri Consulenti assicurativi.

 

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